31 gennaio 2011

IVA - Decreto legge 30 agosto 1993

IVA – Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito con
modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 – Art. 50-bis,
comma 4 – Immissione in libera pratica di beni non comunitari
destinati ad essere introdotti in un deposito IVA.

Ferma restando la normativa di riferimento, di seguito un esempio di procedura pratica per il corretto utilizzo del Deposito Iva:

ricevuta la notifica di arrivo merce al porto di Genova, si darà mandato (allo spedizioniere, alla compagnia, etc) ad emettere un documento doganale per il trasferimento della stessa dalla Dogana di Genova a quella di Torino al fine di destinare le merci estere ad essere introdotte nel deposito Iva.
La merce scortata dal documento di cui sopra ( il modello doganale T1) giungerà presso i nostri magazzini. Sarà nostra cura emettere e presentare alla Dogana di Torino una bolletta di Immissione in Libera Pratica,
La bolletta, tramite la liquidazione dei dazi all’importazione (anche con aliquota zero), conferirà alla merce lo status di merce Comunitaria.
Sulla bolletta stessa sarà notificata la volontà di introdurre nel Deposito Iva la merce cosicchè non si procederà al versamento diretto dell’importo Iva alla Dogana.
Per giungere a ciò le merci dovranno essere fisicamente introdotte negli appositi spazi del Deposito Iva, anche senza essere necessariamente scaricate dal mezzo sul quale viaggiano.
Il mezzo stazionerà nel Deposito Iva sino a quando non perverrà al responsabile del deposito il documento con l’Iva esposta (fattura a terzi, autofattura, etc.)
Questa procedura, se preventivamente organizzata, comporta lo stesso tempo di una procedura di importazione definitiva.
A tutte le domande che normalmente sorgono su quanto sopra brevemente illustrato, potrà avere risposta contattandoci.

Lorenzo Marchisio
doganalista

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